TUNING CLUB MOST WANTED

LO STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE
Art. 1
È costituita con sede in Cercola (Na) viale dei Tigli, 1 una Associazione non commerciale operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione " TUNING CLUB MOST WANTED"
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), all'ACI (Automobile Club Italiano), alla UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.
E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie, delegazioni e recapiti, secondo le necessità.
L'Associazione avrà durata illimitata.

SCOPO - OGGETTO
Art. 2
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro operante ai fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:
- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione del tuning automobilistico nelle specialità ad esse appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni;
- la promozione, l'organizzazione e l'espletamento di manifestazioni sportive relative al tuning tecnico, estetico e HI FI car;
- la gestione di attività e di servizi connessi all'organizzazione ed al finanziamento per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ATTIVITA' E SERVIZI ACCESSORI
Art. 3
L'Associazione, con spirito altruistico, si propone anche di:
A) perseguire, promuovere, organizzare ed espletare manifestazioni dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici nel campo dell'automobilismo, kart, motociclismo, ciclismo, atletica e qualsiasi altra attività sportiva che rientri nello spirito e nelle finalità dell'Associazione;
B) gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti Locali, immobili ed impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
C) proporre e garantire i servizi di assistenza ai soci, sportiva e culturale al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza;
D) organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e\o internazionali e chiederne l'autorizzazione, iscrivendo le stesse ai calendari nazionali e\o internazionali;
E) promuovere, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
F) organizzare attività di formazione sportiva, ricreativa e di guida automobilistica;
G) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
H) indire corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
I) promuovere attività di formazione sportiva, ricreativa e culturale per i giovani;
L) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
M) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
N) pubblicare giornali periodici;
Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

SOCI
Art. 4
Sono Soci dell'Associazione:
i Fondatori e coloro che, nei modi e nei termini stabiliti nel presente Statuto, saranno associati nel corso della vita dell'Associazione.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche. Le aziende e gli enti riguardante l’ambito automobilistico potranno essere ammessi come check point.
Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa, sono Soci coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

AMMISSIONE SOCI
Art. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo – o nel periodo transitorio al Presidente – il modulo di ammissione di domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di approvare o non approvare le richieste di iscrizione. All'atto dell'ammissione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.
Il socio potrà partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione e potrà usufruire di tutte le agevolazioni concesse all'Associazione da Ditte, Società, Enti, ed altre Associazioni.
Eventuali nomine di Soci Sostenitori e Soci Onorari saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Non potranno essere ammessi come soci persone che sono proprietari di aziende o negozi pubblici che si interessano della vendita di materiale automobilistico, ma si potranno iscrivere come check point .

QUOTA D'ISCRIZIONE
Art. 6
I soci sono obbligati a versare la quota minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tali quote dovranno essere determinate annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e non potranno mai essere restituite.
Poichè l'esercizio sociale, come previsto dall'art. 11, decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, le iscrizioni effettuate durante il corso dell'anno sociale sono valide fino al 31 Dicembre di ogni anno di riferimento.
L'adesione all'Associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborso di denaro ulteriore rispetto al versamento originario ed alla quota associativa annuale.
La quota per l'adesione all'Associazione ed il contributo associativo annuale sono legati alla persona e quindi non trasmissibili a terzi per nessun motivo.

SOCI VOLONTARI
Art. 7
È data facoltà all'Associazione sportiva di avvalersi dell'opera di volontariato di alcuni soci che svolgeranno diversi tipi di mansioni nell'ambito dell'Associazione a titolo gratuito ed onorifico quali "Soci Volontari" senza alcun vincolo di subordinazione.

RECESSO ESCLUSIONE
Art. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
B) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
C) che svolga o, tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
D) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
E) che partecipi meno del 30% alla vita sociale del club
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

OBBLIGAZIONI
Art. 9
L'associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, esclusivamente con il proprio patrimonio.
Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione senza preventiva autorizzazione e/o delega.

PATRIMONIO
Art. 10
Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:
- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorchè qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento.
E’ previsto il rimborso diretto verso i soci Fondatori per spese avanzate o anticipate in momenti di insufficiente liquidità di cassa per perseguire gli scopi dell’associazione o per qualsiasi altra spesa intrapresa.

ESERCIZIO SOCIALE
Art. 11
L'esercizio sociale và dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12
Sono organi dell'Associazione:
A) l'Assemblea degli associati;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente;
D) il Comitato Esecutivo;
E) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA
Art. 13
L'Assemblea è composta dalla generalità dei soci.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

CONVOCAZIONI ARGOMENTAZIONI
Art. 14
L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per deliberare:
A) il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
B) il programma delle attività da svolgere;
C) la relazione annuale delle attività svolte, i risultati conseguiti ed il bilancio consuntivo:
L'assemblea inoltre nomina i componenti del Consiglio Direttivo e si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 40% degli associati.

ASSEMBLEE STRAORDINARIE
Art. 15
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
Art. 16
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità il voto del presidente ha un valore doppio, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE
Art. 17
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione e si rinnova ogni anno. È costituito da un minimo di tre membri ad un massimo di dieci, eletti dall'Assemblea dei soci e rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno sette giorni prima dell'Adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione senza alcuna limitazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
A) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
B) redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;
C) compilare i Regolamenti interni;
D) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
E) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
F) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
G) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, i Consiglieri all'interno del Consiglio stesso;
H) promuovere le iniziative e le attività dell'Associazione;
I) espletare tutte le attività ad esso demandate dallo Statuto;
L) nominare il Comitato Esecutivo per l'esercizio e lo svolgimento delle attività associative, tra i soci al di fuori del Consiglio Direttivo;
M) l'ammissione di nuovi Soci;
N) l'espulsione dall'Associazione di Soci, come previsto dall'art. 8 del presente Statuto.
Ove decada, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri, il Consiglio fa luogo a cooptazione

COMITATO ESECUTIVO
ART. 19
Il Comitato Esecutivo è un organo di istituzione facoltativo; eletto dal Consiglio Direttivo, è composto da un numero variabile di soci che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta. Esso coadiuva il Consiglio direttivo nell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura la promozione, l'organizzazione e l'espletamento delle manifestazioni sportive, ricreative e culturali. Ogni aumento diminuzione e sostituzione dei membri del Comitato Esecutivo (fermo restando i limiti stabiliti), sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.
Esso viene convocato dal Presidente con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e dura in carica fino a diversa decisione del Consiglio che lo ha nominato.

PRESIDENTE
Art. 20
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta
legalmente l'Associazione di fronte ai soci ed ai terzi. Nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica.
Egli ha inoltre le seguenti mansioni:
A) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e cura l'esecuzione delle relative delibere;
B) stipula i contratti per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
C) dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate;
D) assicura la tempestiva compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
E) esegue verifiche periodiche di cassa;
F) cura l'esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci;
G) esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il vice Presidente o, in mancanza, il Segretario. Il vice Presidente e il Segretario collaborano con il Presidente al coordinamento delle attività dell'Associazione;
Il Presidente eletto liberamente dai soci Fondatori resterà in carica da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni salvo sua esplicita rinuncia scritta.
Il Presidente non può essere espulso se non per sua esplicita rinuncia.
Il presidente può essere rieletto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di istituzione facoltativo; si compone di tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle Adunanze delle Assemblee degli associati e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul Bilancio.

SCIOGLIMENTO
Art. 22
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 23
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

NORMA FINALE
Art. 24
Per tutto quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta secondo le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

 

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