TUNING CLUB MOST WANTED
LO STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE
Art. 1
È costituita con sede in Cercola (Na) viale dei Tigli, 1 una Associazione non
commerciale operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la
denominazione " TUNING CLUB MOST WANTED"
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà
affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano), all'ACI (Automobile Club Italiano), alla
UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) alle leghe sportive e simili sia
nazionali che locali.
E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie, delegazioni e
recapiti, secondo le necessità.
L'Associazione avrà durata illimitata.
SCOPO - OGGETTO
Art. 2
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario
e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro operante ai fini sportivi,
ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi.
In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:
- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione del tuning automobilistico nelle
specialità ad esse appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni;
- la promozione, l'organizzazione e l'espletamento di manifestazioni sportive
relative al tuning tecnico, estetico e HI FI car;
- la gestione di attività e di servizi connessi all'organizzazione ed al
finanziamento per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
ATTIVITA' E SERVIZI ACCESSORI
Art. 3
L'Associazione, con spirito altruistico, si propone anche di:
A) perseguire, promuovere, organizzare ed espletare manifestazioni
dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di
attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici nel campo
dell'automobilismo, kart, motociclismo, ciclismo, atletica e qualsiasi altra
attività sportiva che rientri nello spirito e nelle finalità dell'Associazione;
B) gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti Locali, immobili ed impianti
sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo
svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali per
il conseguimento di finalità di utilità generale;
C) proporre e garantire i servizi di assistenza ai soci, sportiva e culturale al
fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di
tolleranza e la pacifica convivenza;
D) organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e\o internazionali
e chiederne l'autorizzazione, iscrivendo le stesse ai calendari nazionali e\o
internazionali;
E) promuovere, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività
istituzionali;
F) organizzare attività di formazione sportiva, ricreativa e di guida
automobilistica;
G) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare,
concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
H) indire corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento,
corsi di formazione per operatori sportivi;
I) promuovere attività di formazione sportiva, ricreativa e culturale per i
giovani;
L) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e
ritrovi sociali;
M) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di
natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le
normative relative agli aspetti fiscali;
N) pubblicare giornali periodici;
Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle
disposizioni amministrative e fiscali.
SOCI
Art. 4
Sono Soci dell'Associazione:
i Fondatori e coloro che, nei modi e nei termini stabiliti nel presente Statuto,
saranno associati nel corso della vita dell'Associazione.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le
persone fisiche. Le aziende e gli enti riguardante l’ambito automobilistico
potranno essere ammessi come check point.
Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di
dotazione dell'Associazione stessa, sono Soci coloro che aderiscono
all'Associazione nel corso della sua esistenza.
AMMISSIONE SOCI
Art. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo –
o nel periodo transitorio al Presidente – il modulo di ammissione di domanda
scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne i
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il rapporto
associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di approvare o non approvare le richieste di
iscrizione. All'atto dell'ammissione del socio, deliberata dal Consiglio
Direttivo, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, verrà
rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la
qualifica di socio.
Il socio potrà partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse
dall'Associazione e potrà usufruire di tutte le agevolazioni concesse
all'Associazione da Ditte, Società, Enti, ed altre Associazioni.
Eventuali nomine di Soci Sostenitori e Soci Onorari saranno deliberate dal
Consiglio Direttivo.
Non potranno essere ammessi come soci persone
che sono proprietari di aziende o negozi pubblici che si interessano della
vendita di materiale automobilistico, ma si potranno iscrivere come check point
.
QUOTA D'ISCRIZIONE
Art. 6
I soci sono obbligati a versare la quota minima da effettuarsi all'atto
dell'adesione all'Associazione e un contributo associativo annuale stabilito in
funzione dei programmi di attività. Tali quote dovranno essere determinate
annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e non
potranno mai essere restituite.
Poichè l'esercizio sociale, come previsto dall'art. 11, decorre dal 1 Gennaio al
31 Dicembre di ogni anno, le iscrizioni effettuate durante il corso dell'anno
sociale sono valide fino al 31 Dicembre di ogni anno di riferimento.
L'adesione all'Associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborso
di denaro ulteriore rispetto al versamento originario ed alla quota associativa
annuale.
La quota per l'adesione all'Associazione ed il contributo associativo annuale
sono legati alla persona e quindi non trasmissibili a terzi per nessun motivo.
SOCI VOLONTARI
Art. 7
È data facoltà all'Associazione sportiva di avvalersi dell'opera di volontariato
di alcuni soci che svolgeranno diversi tipi di mansioni nell'ambito
dell'Associazione a titolo gratuito ed onorifico quali "Soci Volontari" senza
alcun vincolo di subordinazione.
RECESSO ESCLUSIONE
Art. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
dell'Associazione;
B) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
C) che svolga o, tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi
dell'Associazione;
D) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
E) che partecipi meno del 30% alla vita
sociale del club
L'esclusione diventa operante dalla
annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono
essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti o
esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale
versato.
OBBLIGAZIONI
Art. 9
L'associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi
amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, esclusivamente
con il proprio patrimonio.
Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone
che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione senza preventiva
autorizzazione e/o delega.
PATRIMONIO
Art. 10
Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:
- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che
pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da
avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorchè qui non espressamente specificato, entri nella
disponibilità dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, nonchè
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione
nè all'atto del suo scioglimento.
E’ previsto il rimborso diretto verso i soci
Fondatori per spese avanzate o anticipate in momenti di insufficiente liquidità
di cassa per perseguire gli scopi dell’associazione o per qualsiasi altra spesa
intrapresa.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 11
L'esercizio sociale và dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve
predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio
deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12
Sono organi dell'Associazione:
A) l'Assemblea degli associati;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente;
D) il Comitato Esecutivo;
E) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Art. 13
L'Assemblea è composta dalla generalità dei soci.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve
effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno
otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la
data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
CONVOCAZIONI ARGOMENTAZIONI
Art. 14
L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per deliberare:
A) il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
B) il programma delle attività da svolgere;
C) la relazione annuale delle attività svolte, i risultati conseguiti ed il
bilancio consuntivo:
L'assemblea inoltre nomina i componenti del Consiglio Direttivo e si riunisce
quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il
40% degli associati.
ASSEMBLEE STRAORDINARIE
Art. 15
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento
dell'associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
Art. 16
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno
degli associati. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati
intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei
voti, in caso di parità il voto del presidente ha un valore doppio, su tutti gli
oggetti posti all'ordine del giorno.
PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE
Art. 17
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal
vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del
segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione e si rinnova
ogni anno. È costituito da un minimo di tre membri ad un massimo di dieci,
eletti dall'Assemblea dei soci e rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi
sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3
dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della
sede sociale almeno sette giorni prima dell'Adunanza. Le sedute sono valide
quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito
dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione senza alcuna limitazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
A) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
B) redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;
C) compilare i Regolamenti interni;
D) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
E) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di
attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
F) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell'Associazione;
G) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, i
Consiglieri all'interno del Consiglio stesso;
H) promuovere le iniziative e le attività dell'Associazione;
I) espletare tutte le attività ad esso demandate dallo Statuto;
L) nominare il Comitato Esecutivo per l'esercizio e lo svolgimento delle
attività associative, tra i soci al di fuori del Consiglio Direttivo;
M) l'ammissione di nuovi Soci;
N) l'espulsione dall'Associazione di Soci, come previsto dall'art. 8 del
presente Statuto.
Ove decada, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri, il Consiglio
fa luogo a cooptazione
COMITATO ESECUTIVO
ART. 19
Il Comitato Esecutivo è un organo di istituzione facoltativo; eletto dal
Consiglio Direttivo, è composto da un numero variabile di soci che va da un
minimo di dieci ad un massimo di trenta. Esso coadiuva il Consiglio direttivo
nell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura la
promozione, l'organizzazione e l'espletamento delle manifestazioni sportive,
ricreative e culturali. Ogni aumento diminuzione e sostituzione dei membri del
Comitato Esecutivo (fermo restando i limiti stabiliti), sarà deliberato dal
Consiglio Direttivo.
Esso viene convocato dal Presidente con le stesse modalità del Consiglio
Direttivo e dura in carica fino a diversa decisione del Consiglio che lo ha
nominato.
PRESIDENTE
Art. 20
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta
legalmente l'Associazione di fronte ai soci ed ai terzi. Nei casi d'urgenza, può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica.
Egli ha inoltre le seguenti mansioni:
A) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato
Esecutivo, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e cura
l'esecuzione delle relative delibere;
B) stipula i contratti per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
C) dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate;
D) assicura la tempestiva compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
E) esegue verifiche periodiche di cassa;
F) cura l'esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci;
G) esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo. In caso di
assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il vice Presidente
o, in mancanza, il Segretario. Il vice Presidente e il Segretario collaborano
con il Presidente al coordinamento delle attività dell'Associazione;
Il Presidente eletto liberamente dai soci
Fondatori resterà in carica da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni
salvo sua esplicita rinuncia scritta.
Il Presidente non può essere espulso se non
per sua esplicita rinuncia.
Il presidente può essere rieletto.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di istituzione facoltativo; si
compone di tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in
ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei
Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la
rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del
Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle Adunanze dei Revisori dei
Conti, partecipano di diritto alle Adunanze delle Assemblee degli associati e,
senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con la facoltà di
parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul Bilancio.
SCIOGLIMENTO
Art. 22
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il
voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto di voto. In
caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella
persona del Presidente pro-tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le
obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di
perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la
promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 23
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione
del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o, in mancanza,
dal Presidente del Tribunale di Napoli.
NORMA FINALE
Art. 24
Per tutto quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a
maggioranza assoluta secondo le norme del Codice Civile e le disposizioni di
legge vigenti.